Benchmarks Regulation
CA Auto Bank, in conformità al Regolamento Europeo in materia di Benchmark (“Regolamento Benchmark”) di cui al Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168, ha redatto e manterrà aggiornato il proprio Piano di sostituzione degli indici di riferimento che specifica le azioni da intraprendere nel caso in cui uno degli indici di riferimento (“Benchmark”) che CA Auto Bank utilizza:
- sia oggetto di sostanziale variazione;
- cessi di esistere o di essere pubblicato dal suo amministratore (in modo permanente o indefinito);
- non sia stato autorizzato (i.e. secondo le previsioni del Regolamento Benchmark, non sia stato inserito nello specifico registro dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA);
- sia stato rimosso dalla lista degli amministratori e dei Benchmark autorizzati (i.e. registro ESMA);
- sia stato dichiarato non rappresentativo, del mercato o della realtà economica sottostanti, da parte dall’autorità nazionale competente a supervisionare le attività di amministrazione del Benchmark.
La Banca, in caso di variazione e/o cessazione di indici di riferimento, avvia tutte le attività propedeutiche alla gestione delle necessarie modifiche contrattuali e procedurali e all’invio delle necessarie comunicazioni alla clientela (“Clientela”) previste dall’art. 118 bis del TUB, e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure interne.
La normativa prevede, altresì, che:
- gli aggiornamenti del Piano di Sostituzione siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste per le comunicazioni periodiche;
- al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le variazioni o l’indice sostitutivo individuati dal Piano di Sostituzione. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso la Clientela ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento;
- le modifiche o la sostituzione dell’indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni citate sono inefficaci, con conseguente applicazione dell’indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall’articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II (credito ai consumatori), dall’articolo 125-bis, comma 7, lettera a), del TUB.
Il citato Piano di Sostituzione è stato strutturato per gestire:
- il caso in cui un Benchmark improvvisamente non sia più disponibile (i.e. cessi di essere pubblicato) ovvero un amministratore o un agente di calcolo dell’indice di riferimento cessi improvvisamente di amministrare/calcolare uno dei propri indici di riferimento;
- il caso in cui la variazione o la cessazione di un Benchmark sia nota con largo anticipo e si possano dunque programmare con anticipo le iniziative da adottare.
Il Piano, ove possibile ed opportuno, definisce gli indici sostitutivi permanenti da utilizzare in caso si verifichino tali eventi potenziali; gli indici sostitutivi vengono applicati alla relazione contrattuale con il Cliente attraverso apposite clausole (“clausole di fallback”).
In accordo con le buone prassi, CA Auto Bank si impegna a proporre la migliore soluzione possibile per entrambe le parti e a concordare con i Clienti stessi un valido Benchmark alternativo secondo quanto previsto nel Piano di sostituzione predisposto.